L’Organo di Revisione, che dura in carica 4 anni, a scelta dell’Assemblea può di volta in volta essere costituito da tre membri effettivi e due supplenti, ovvero da un Revisore Unico.
L’Organo di Revisione ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, verificare e controllare l’operato del Consiglio Direttivo e l’operato dell’Associazione, per verificarne la rispondenza agli scopi statutari e alla normativa vigente.
L’Organo di Revisione accerta che la contabilità sia tenuta nel rispetto delle norme prescritte, esamina e effettua controlli sui bilanci, proponendone eventuali modifiche. Rilevando eventuali irregolarità amministrative, le deve comunicare al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti.
I controlli sono trascritti su apposito libro. L’Organo di Revisione potrà, altresì, indirizzare al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili a fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti a loro assegnati, nel rispetto delle norme e dello statuto.
I Revisori esplicano il loro mandato in conformità delle attribuzioni dei revisori in genere, secondo le leggi vigenti.
Il compenso ai membri del collegio dei revisori, se esterni all’Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della legislazione vigente.
Il Collegio dei Probiviri è formato dagli stessi componenti del Collegio di Revisione. In caso di vigenza del Revisore Unico, il Collegio dei Probiviri sarà composto dallo stesso, che lo presiede, e da due membri nominati dall’Assemblea, IL Collegio ha il compito di tentare di dirimere le controversie che dovessero insorgere tra i soci, tra uno e più soci e il Consiglio Direttivo e /o l’Assemblea, e in genere qualunque controversia che metta l’uno contro l’altro diversi organi sociali .
In particolare, ove per qualunque ragione un socio fosse stato radiato con delibera dal Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti, perché reputato indegno di appartenere all’Associazione, può appellarsi al Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dalla comunicazione di radiazione.
L’impugnazione non sospende il provvedimento.
La decisione del Collegio è inappellabile.